1. A decorrere dal 1o luglio 2008, gli importi degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, sono rideterminati nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:
a) medaglia d'oro: euro 4.038,39;
b) medaglia d'argento: euro 2.019,20;
c) medaglia di bronzo: euro 448,66;
d) croce di guerra: euro 269,20.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli assegni di cui al medesimo comma 1 competono anche per le corrispondenti ricompense al valor civile, di cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e sono devoluti, nella stessa misura e alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.
3. Gli importi degli assegni di cui ai commi 1 e 2 sono annualmente rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica, e sono cumulabili con le indennità di accompagnamento istituite dalle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
4. Gli importi degli assegni di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.