PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rivalutazione degli assegni straordinari e loro estensione ai decorati al valor civile).

      1. A decorrere dal 1o luglio 2008, gli importi degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, sono rideterminati nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

          a) medaglia d'oro: euro 4.038,39;

          b) medaglia d'argento: euro 2.019,20;

          c) medaglia di bronzo: euro 448,66;

          d) croce di guerra: euro 269,20.

      2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli assegni di cui al medesimo comma 1 competono anche per le corrispondenti ricompense al valor civile, di cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e sono devoluti, nella stessa misura e alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.
      3. Gli importi degli assegni di cui ai commi 1 e 2 sono annualmente rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica, e sono cumulabili con le indennità di accompagnamento istituite dalle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
      4. Gli importi degli assegni di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale.

 

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Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.